Sicurezza – L’Inail propone la riduzione dello “sconto” del premio assicurativo per i miglioramenti in sicurezza (Mod. OT/24)
La ridefinizione al ribasso dello “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, così come disposta dal art. 24 del d.m. 12 dicembre 2000 e s.m.i., è oggetto di richiesta da parte dell’Inail indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Con la Determina del Presidente (INAIL) n. 286 del 26 settembre 2014, l’Istituto Assicuratore, con l’intento di rivisitare il sistema bonus/malus collegato ai premi assicurativi, ha richiesto l’intervento ministeriale per modificare nuovamente le percentuali di “sconto”. Chiaramente il riferimento è rivolto esclusivamente alle aziende, con più di due anni di attività, che hanno compiuto interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Si tratta, con tutta evidenza, di una richiesta formale con la quale l’Inail cerca il sostegno dell’Istituzioni al fine di mantenere saldo il delicato equilibrio economico-finanziario.
Nel contenuto dell’allegato alla determina, si leggono due proposte di sostanziali novità. Più dettagliatamente, oltre alla proposta di riduzione delle percentuali di sconto – a sua volta rimodulata ulteriormente sulla base dimensionale dell’azienda – si precisa che ogni comunicazione INAIL avverrà inderogabilmente tramite PEC.
Venendo agli aspetti salienti del provvedimento ammnistrativo, si rileva che la riduzione del tasso medio di tariffa, scaglionato in base alla dimensione occupazionale del datore di lavoro, passerebbe a solo quattro fasce di “sconto”, rispetto alle sei precedenti. Sebbene la riduzione dello “sconto” dei tassi medi di tariffa colpirebbe indistintamente tutte le tipologie dei datori di lavoro, particolarmente penalizzante sarebbe per i datori di lavoro con base occupazionale tra 51-200 (-8%) e 201-500 (-7%) lavoratori.
Sotto l’aspetto amministrativo restano fermi i termini per la presentazione della domanda (entro il 28 febbraio – 29 febbraio in caso di anno-bisestile – dell’anno per il quale la riduzione è richiesta) e del ricevimento del provvedimento motivato dall’Inail esclusivamente, come detto più sopra, via PEC.
Di seguito, si riportano delle tabelle di sintesi al fine di agevolare la lettura.
Tab. 1) – Proposta di modifica art. 24, d.m. 12 dicembre 2000 e s.m.i.
DATORI DI LAVORO | RIDUZIONE |
Fino a 10 | 28% |
Da 11 a 50 | 18% |
Da 51 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
Tab. 2) – Art. 24, post riscrittura d.m. 3 dicembre 2010 (testo attualmente in vigore)
DATORI DI LAVORO | RIDUZIONE |
Fino a 10 | 30% |
Da 11 a 50 | 23% |
Da 51 a 100 | 18% |
Da 101 a 200 | 15% |
Da 201 a 500 | 12% |
Oltre 500 | 7% |
Tab. 3) – Differenziale tra gli attuali “sconti” dei tassi medi di tariffa e la proposta Inail
PROPOSTA | TESTO IN VIGORE | DIFFERENZIALE | ||
Datori | Riduzione | Datori | Riduzione | |
Fino a 10 | 28% | Fino a 10 | 30% | – 2% |
Da 11 a 50 | 18% | Da 11 a 50 | 23% | -5% |
Da 51 a 200 | 10% | Da 51 a 100 | 18% | -8% |
Da 101 a 200 | 15% | -5% | ||
Oltre 200 | 5% | Da 201 a 500 | 12% | -7% |
Oltre 500 | 7% | -2% |
Tab. 4) – Tabella di sintesi sugli elementi salienti dell’oscillazione per prevenzione (Mod. OT/24)
“OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE” (OT/24), | |
Finalità | Riduzione del tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail |
Soggetti | Aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e s.m.i) |
Requisiti |
1) Possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa 2) Ottemperanza delle disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro |
Domanda | La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta |
Approvazione | L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato |
Per ulteriori approfondimenti in merito al recente rilascio dell’ultima versione del Mod OT/24, si veda – tra le news di Tecsial.it – Sicurezza – OT/24: Il nuovo modello Inail per la riduzione del premio