1. Quadro normativo di riferimento

Il merito di statuire l’obbligo assicurativo Inail agli apprendisti deve attribuirsi alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 che tuttavia ha creato non pochi problemi interpretativi, prevedendo all’interno dell’articolo 21 il riconoscimento della tutela in oggetto ai soli apprendisti «appartenenti alle categorie per le quali è previsto l’obbligo di tale assicurazione».
L’applicazione a macchia di leopardo è stata superata a distanza dieci anni, con l’introduzione del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1), ove si è chiarito e disposto all’articolo 4, comma 1, punto 4 del medesimo, che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è riconosciuta a tutti gli apprendisti così come «considerati dalla legge». Il tenore letterale della fonte normativa ha dissipato, quindi, ogni dubbio sull’applicabilità o meno dell’assicurazione e inoltre ne consente la capacità di restare agganciata alla tipologia contrattuale ad ogni evoluzione legislativa che possa riguardala (così come avvenuto per la legge Treu, la riforma Biagi ed il Testo Unico dell’apprendistato) (2).
A corredo di quanto detto, l’ultima disposizione normativa in materia, ossia il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (c.d. Testo Unico dell’apprendistato), senza apportare innovazioni sostanziali al quadro normativo riguardante gli aspetti strettamente assicurativi, ribadisce ulteriormente che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rientra nell’ambito delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria applicabili agli apprendisti.
In questo senso, piuttosto, il Testo Unico dell’apprendistato, pone un problema contrario rispetto al passato, di “doppia sovrapposizione assicurativa”. Di fatti, avendo esteso la possibilità di sottoscrivere il contratto di apprendistato a nuovi soggetti come i lavoratori in mobilità, i lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione, i praticanti e i dipendenti pubblici, già assicurati presso l’Inail in presenza di determinate condizioni, si sono create delle complicazioni applicative.
Inoltre non va dimenticato che l’obbligo assicurativo persiste per tutta la durata e interezza del contratto di apprendistato e quindi, considerata la causa mista della tipologia contrattuale in commento, avrà effetto sia per gli aspetti più propriamente lavorativi che per la fase formativa. Questo è quanto viene precisato dall’Inail in una apposita nota (3), fugando ogni dubbio sull’estensione dell’assicurazione «anche all’attività di insegnamento complementare, in azienda o fuori di essa» dato che questa fattispecie rientra nella previsione del su citato articolo 4, comma 1, punto 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In definitiva, l’assicurazione è riconosciuta anche nelle ore di insegnamento teorico complementare che sono a tutti gli effetti ore lavorative e da computarsi nell’orario normale di lavoro.

2. Contribuzione assicurativa e prestazioni

2.1 Contribuzione assicurativa

Il contributo assicurativo Inail per gli apprendisti, interamente a carico del datore di lavoro, si discosta nettamente dalle normali regole previste per la generalità dei lavoratori. Infatti, contrariamente al pagamento di un premio annuo calcolato sulla base del tasso di rischio aziendale e sul totale delle retribuzioni annuali lorde, per questi lavoratori il regime contributivo è particolarmente agevolato sostanziandosi nell’assolvimento dell’obbligo già all’interno del contributo Inps del 10%, così come previsto dal comma 773 della legge 29 dicembre 2006, n. 296 (4) che ha modificato il meccanismo contributivo previgente.
Più nel dettaglio, fino al 2006 la contribuzione dovuta per gli apprendisti era stabilita in misura settimanale fissa (c.d. “marca settimanale”) il cui gravame ricadeva in capo ai datori di lavoro, in caso di apprendisti di imprese industriali e commerciali, e sulle regioni per gli apprendisti di imprese artigiane (5). Dal 1° gennaio 2007, invece, è entrata in vigore l’attuale disciplina secondo cui la contribuzione è dovuta sempre dai datori di lavoro, sia per gli apprendisti artigiani e sia per gli apprendisti non artigiani, il cui contributo stando al decreto ministeriale del 28 marzo 2007 è individuato nella misura del 0,30% all’interno di quello Inps fissato al 10% (6).
La novità, quindi, risiede oltre che nell’assolvimento non più settimanale dell’obbligo contributivo in luogo di un adempimento unificato nel contributo Inps, ma anche nel fatto che il contributo sarà rimesso all’Inail direttamente dall’Inps.
In aggiunta all’introduzione del nuovo meccanismo contributivo, la legge 29 dicembre 2006, n. 296, incentivava ulteriormente l’istituto dell’apprendistato nei contesti a ridotta base occupazionale, prevedendo appositi sgravi contributivi per i primi due anni del contratto a favore dei datori di lavoro che impiegavano massimo nove addetti. Allo stato attuale questo incentivo è stato ripreso, modificato ed esteso dalla legge del 12 novembre 2011, n. 183 (7) che nell’intento di promuovere l’occupazione giovanile per i contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, riconosce ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo totale e quindi anche del contributo assicurativo Inail del 0,30% per i primi tre anni del contratto (8).
Dal quadro che emerge appare evidente come la tipologia contrattuale in analisi sia fortemente incentiva, da un lato attraverso un regime contributivo svincolato dal meccanismo classico del premio Inail, che oscilla in positivo o in negativo a seconda delle dinamiche infortunistiche aziendali e dall’altro dalla possibilità (temporanea) in alcuni casi di non applicare detto regime dato il riconoscimento tout court di uno sgravio totale del contributo assicurativo.

2.2 Prestazioni

Al di là delle fattispecie in cui si possa beneficiare o meno delle previsioni normative favorevoli, l’aver riconosciuto l’obbligo assicurativo per il contratto di apprendistato, consente di attribuire comunque all’apprendista una serie di tutele anche in caso di omissione contributiva del datore di lavoro in quanto sussiste il principio di automaticità delle prestazioni.
A riguardo, l’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detta per tutti i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, e inquadrati come apprendisti nelle varie forme previste dalla legge, una peculiare disciplina in tema di prestazioni economiche.
Di fatti nel caso in cui l’apprendista accorra in infortunio sul lavoro, ad esso sarebbero assicurate oltre alle cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea ed anche successive alla guarigione clinica, qualora necessitino per il recupero della capacità lavorativa, una serie di prestazioni in denaro.
In questo senso agli apprendisti spetta l’indennità per inabilità temporanea assoluta, che nel caso di specie sarebbe agganciata alla retribuzione effettiva, ed in secondo luogo anche la rendita per inabilità e la rendita ai superstiti.
La peculiarità, di cui si è detto, riguarda il ragguaglio della rendita per inabilità e la rendita ai superstiti, che deve indennizzare la perdita della capacità lavorativa per l’intera vita. A questo fine e per il fatto che gli apprendisti percepiscono, almeno inizialmente, una retribuzione parametrata ai diversi livelli di inquadramento o in percentuali crescenti di quello che sarà l’inquadramento finale, l’articolo 119 del decreto di cui sopra, indica come parametri retributivi da utilizzare per le prestazioni in denaro, quelle individuate dalle tabelle di salari stabiliti a norma dell’articolo 118 o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d’opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.

3. Alcune considerazioni sui “nuovi apprendisti”

Come anticipato al punto 1. del presente paragrafo, l’aver ampliato, a seguito dell’introduzione del Testo Unico sull’apprendistato – che nulla modifica riguardo al sistema assicurativo Inail – le categorie dei soggetti cui applicare il contratto di apprendistato, ha fatto sorgere qualche perplessità ai fini pratici dell’obbligo assicurativo.
Di seguito si riportano brevi considerazioni in merito ad alcune delle nuove tipologie di lavoratori che possono esser assunti con contratto di apprendistato – apprendista in somministrazione, apprendista dipendente pubblico e apprendista praticante – che danno l’idea della necessità di opportuni chiarimenti in merito al raccordo tra plurimi regimi di obbligo assicurativo che possono sussistere.
Andando per ordine, nel primo caso, il legislatore ammettendo la possibilità di assumere apprendisti tramite un contratto di somministrazione, nulla dispone sull’obbligo assicurativo che secondo il normale dettato normativo della somministrazione sarebbe definito in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. Secondo, quindi, il canale ordinario della determinazione del premio Inail. Appare evidente come la previsione appena citata stride e non poco rispetto al regime speciale e agevolato proprio degli apprendisti.
Ben più complesso è il caso dell’apprendista all’interno della pubblica amministrazione. In questo caso la problematicità risiederebbe nell’individuazione di un univoco regime contributivo per l’apprendista. In via speciale le amministrazioni dello stato non corrispondono alcun premio, ma rimborsano all’Inail i soli importi delle prestazioni erogate da tale istituto ai dipendenti dello stato infortunati e tecnopatici. A ciò va aggiunta un’aliquota per le spese generali di amministrazione, per gli importi dovuti ad accertamenti medico-legali e per le prestazioni integrative. Alla luce di quanto detto, si potrebbe ipotizzare che l’apprendista resti al di fuori di questo regime fin quando il rapporto con l’amministrazione non divenga definitivo, ma in questo senso si pone di traverso l’articolo 1 del Testo Unico dell’apprendistato dove si prevede che questi è un contratto di lavoro fin da subito a tempo indeterminato. Inevitabilmente anche in questo caso sarebbe necessario un intervento chiarificatore in merito.
Da ultimo e in senso inverso alle criticità di cui si è appena detto, la possibilità di configurare il praticantato, propedeutico ai fini dell’iscrizione all’albo delle professioni, in un contratto di apprendistato, renderebbe obbligatoria l’assicurazione Inail. Questa possibilità consentirebbe di andare ben oltre lo sforzo interpretativo asserito dall’istituto assicuratore con nota del 9 luglio 2004, nella quale si afferma che l’obbligo assicurativo per i tirocinanti/praticanti va valutato caso per caso. Più precisamente, secondo la nota, l’obbligo assicurativo non sussiste nel caso di tirocinio gratuito, al contrario, se questo è svolto con un ordinario contratto di lavoro o se accanto allo stesso c’è un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, l’obbligo sussiste in pieno. Sostanzialmente la possibilità di inquadrare il praticante nella forma contrattuale dell’apprendistato garantirebbe ex lege la copertura assicurativa, prescindendo dai sottili distinguo (valutabili caso per caso) come indicati dall’Inail.

FAQ

↘ C’è copertura assicurativa Inail durante la fase formativa esterna e comunque erogata nel normale orario di lavoro?
Il contratto di apprendistato è una tipologia contrattuale a causa mista tra lavoro e formazione, dove quest’ultima seppur sempre ricompresa nel normale orario di lavoro può svolgersi sia all’interno e sia all’estero del luogo di lavoro. Considerando quindi la fase formativa esterna come parte interna del contratto, non vi è dubbio che l’assicurazione Inail copra anche gli eventi che possono verificarsi al di fuori del luogo di lavoro in ottemperanza agli obblighi formativi. In questi termini si è pronunciato l’Inail (con una nota del 5 dicembre 2011, n. 8082) chiarendo che la copertura assicurativa va estesa «anche all’attività di insegnamento complementare, in azienda o fuori di essa».

↘ Come viene calcolato il contributo assicurativo Inail per gli apprendisti?
Agli apprendisti non si applica il regime assicurativo ordinario fondato sulla determinazione del premio annuo. Per questi lavoratori il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è individuato nel 0,30% del contributo Inps fissato al 10%. Il nuovo meccanismo introdotto dal 1° gennaio 2007, supera il precedente sistema delle “marche settimanali” e si distanzia dal premio annuo poiché l’obbligo è assolto direttamente attraverso il versamento del contributo Inps del 10%, all’istituto previdenziale, che in autonomia girerà il 0,30% all’Inail.

↘ Quali sono le agevolazioni contributive per le imprese di piccole dimensioni ?
Il contributo assicurativo Inail per gli apprendisti può essere escluso in alcuni casi e a determinate condizioni. Infatti, ai sensi della “legge di Stabilità 2011” è concesso per i datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo totale del contributo Inps del 10% e quindi anche del contributo assicurativo Inail del 0,30% che al suo interno è ricompreso. La disposizione è applicabile, per una durata massima di tre anni, a tutti i contratti di apprendistato stipulati a far data dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016.