Come è noto, il provvedimento n. 105953/2014 dell’8 agosto emanato congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza obbligava i soggetti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 d.lgs. 231/07 (Intermediari Finanziari, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, CED, CAF, Notai, Avvocati, Revisori Contabili, Intermediari Assicurativi, Agenzie Immobiliari, Case da gioco e scommesse, c.d. “Compro Oro”, etc.) a comunicare il proprio indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre, senza specificarne le modalità operative.

Orbene, a due settimane dalla scadenza prevista, in data 14 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 88/E chiarendo che la comunicazione non dovrà essere più effettuata dai soggetti già presenti sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

 Tale elenco, in sostanza, raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è liberamente accessibile, senza necessità di autenticazione, anche da parte delle pubbliche amministrazioni.

E’ evidente che l’Agenzia stessa, su sollecitazione degli Ordini Professionali, abbia dato atto dell’inutilità di una siffatta comunicazione, già sussistendo “nell’ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC, ai quali la stessa Agenzia delle entrate può liberamente accedere”.

Pertanto”, si legge nella Risoluzione succitata, “in un’ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari, è ragionevole ritenere che l’aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici […] possa essere effettuato dall’Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC.

Inoltre, sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l’Agenzia delle Entrate, gli indirizzi PEC degli associati sono già comunicati all’Agenzia”.

In definitiva, i soggetti che hanno già effettuato la comunicazione dell’indirizzo PEC secondo una delle modalità sopra descritte, non sono tenuti all’adempimento recentemente introdotto dal provvedimento dell’8 agosto 2014.

Il nostro Ufficio Antiriciclaggio, rimane a completa disposizione per ogni chiarimento (+39 080/8853063).