La questione della tutela ambientale in azienda si colloca in un quadro di prevenzione concreta che si esprime in precise misure organizzative di gestione delle attività rilevanti sotto il profilo ambientale.

Il produttore di un rifiuto pericoloso o non pericoloso rappresenta l’anello iniziale della catena di gestione dei rifiuti e, seppur egli possa essere implicitamente autorizzato a produrre e gestire un deposito degli stessi a livello temporaneo, nelle modalità e tempi previsti dal medesimo disposto art. 183, comma 1, lettera bb), come fase propedeutica alla vera e propria catena di gestione, non deve dimenticare di avere obblighi e responsabilità fondamentali al momento dell’affidamento del proprio rifiuto a terzi. Il produttore è responsabile del rifiuto fino alla ricezione della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) controfirmato dall’impianto di destino. [1]

Il produttore/detentore dei rifiuti ha il dovere di verificare che il destinatario sia effettivamente autorizzato a ricevere quella specifica tipologia di rifiuti (CER).

L’incauto affidamento o più semplicemente l’imperizia, imprudenza o negligenza nel controllo del proprio “fornitore” potrebbe portare a conseguenze gravi nelle fasi successive , in quanto potrebbe essere gestito da soggetti non autorizzati. [1] Una recente sentenza della Cassazione (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 29727/13) ha ribadito che il detentore dei rifiuti, quando ne affida la raccolta, il trasporto e lo smaltimento a terzi soggetti privati affinché svolgano per suo conto tali attività, ha il preciso obbligo di controllare che questi terzi siano autorizzati. Precisamente la sentenza afferma che “Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo
Gli accertamenti da parte del produttore/detentore dei rifiuti, quindi, sono necessari poiché è riconosciuta una responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti secondo il ruolo nel ciclo gestionale del rifiuto.
La Corte non ammette la possibile ignoranza della legge penale da parte del produttore/detentore dal momento che tale ignoranza scusa solo se essa sia inevitabile, ovvero se non è stato adempiuto il dovere strumentale di informazione e conoscenza (rif. Sentenza Corte Costituzionale n. 364/1998). [1]

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[1] F. Bonfatti, La gestione ambientale dei rifiuti, ARS Edizioni Informatiche, 2013