Sicurezza – Certificazione medica di malattia professionale, il nuovo modello Inail
Come accaduto per il modello di riduzione del tasso medio di tariffa del premio assicurativo (OT/24), l’Istituto Assicuratore (INAIL) ha proceduto ad un nuovo restyling anche del modello di certificazione medica per le malattie professionali.
Il nuovo modulo (Mod. 55S bis) è in vigore dal 1 settembre 2014, e dovrà obbligatoriamente essere utilizzato in sostituzione del precedente modello, al fine di denunciare la malattia professionale per la quale si sospetta l’origine lavorativa.
La trasmissione del modello potrà essere utilizzata come primo certificato, come certificato di continuazione oppure come certificazione definitiva o di riammissione temporanea. Al suo interno, invece, si dovrà ricostruire l’intero iter lavorativo dell’assicurato oggetto della richiesta di riconoscimento della malattia professionale. Più nel dettaglio, si dovrà indicare sia l’ultimo datore di lavoro, sia il datore di lavoro presso il quale si presume si sia contratta la malattia professionale, come anche tutti gli altri datori di lavoro presso cui il richiedente ha prestato l’attività lavorativa.
Sotto l’aspetto strutturale il modulo si compone di tre copie (A-B-C). Le copie A e B, rispettivamente per l’INAIL e per l’assicurato si compongono di tre pagine. La prima contenente i dati anagrafici dell’assicurato e del medico certificatore, la diagnosi e le informazioni sull’attività lavorativa e sull’agente/esposizione/rischio che presumibilmente hanno causato la malattia. La seconda, contenente l’anamnesi patologica/sanitaria dell’assicurato. La terza, infine, con i dati del datore di lavoro attuale o ultimo. La copia C, consegnata al datore di lavoro da parte del lavoratore, si sostanzia delle stesse informazioni delle copie A e B, al netto delle informazioni sensibili riguardanti l’anamnesi patologica/sanitaria del lavoratore come anche dei dati relativi al datore di lavoro per il quale il lavoratore svolgeva l’attività che presumibilmente ha causato la malattia.
Si ricorda che nel caso in cui il lavoratore presenta denuncia in pendenza di rapporto di lavoro, deve:
- denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, altrimenti perde il diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia;
- allegare il certificato medico. Il certificato medico consente all’Inail di avviare il procedimento che permetterà di accedere alle prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative previste in caso di riconoscimento malattia professionale
Una copia deve essere consegnata subito al proprio datore di lavoro (direttamente o tramite altre persone, familiari, amici), una copia deve essere conservata in originale dal lavoratore. In caso di ricovero, sarà l’ospedale a inviare direttamente la copia dei certificati all’Inail e al datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare la denuncia all’Inail entro i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di ricezione del certificato medico. La violazione di questo obbligo è soggetta a sanzioni amministrative. In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore stesso può presentare la denuncia di malattia professionale all’Inail.
Diversamente se il lavoratore non svolge più attività lavorativa, sarà egli stesso a presentare la denuncia di malattia professionale all’Inail.
Da ultimo va detto che il nuovo certificato di malattia professionale integra le informazioni mediche necessarie ai fini della richiesta di riconoscimento delle prestazioni assicurative con quelle utili ai fini del Registro Nazionale delle Malattie Professionali (art. 10, comma 5 D.lgs. n. 38/2000).